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Appunti agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie.
Si puo' detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare. A seguito del decreto legge n.83/2012, dal decreto legge n. 63/2013 e dalla legge n. 147/2013, i contribuenti possono detrarre:
1. il 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
2. il 40% delle spese che saranno sostenute nell’anno 2015, sempre con il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
3. il 36%, con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2016.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.
Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel
territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
La detrazione riguarda :
1. le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
2. manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
3. gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
4. Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
5. I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi.
6. Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi.
7. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli
infortuni domestici.
8. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi.
9. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
10. Fino al 31 dicembre 2015, anche le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge n. 90/2013).
La detrazione è pari:
A) 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014
B) 50% delle spese che saranno sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
La detrazione, da calcolare su un importo complessivo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (e da ripartire in dieci quote annuali di pari importo).
Può essere richiesta se:
1. L'intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive
2. L’immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)
E' possibile detrarre anche :
11.spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
12. spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
13.spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
14.spese per l’acquisto dei materiali
15. compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
16. spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
17.imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
18. oneri di urbanizzazione
19. eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
20. anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati.
La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la
sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione
rilasciata dal venditore. Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.
Nel caso dei tetti in legno, le misure possono interessare :
1. Sicurezza statica:Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica
2. Solaio : sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti , sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote , adeguamento dell’altezza dei solai.
3. Soppalco : innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione
4. Sottotetto : riparazione modificando la posizione preesistente; innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti , modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’uso , formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie (Detraibile purché già compreso nel volume) .
5. Tegole : sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti
6. Terrazzi : rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti
(dimensioni o piano)
7. Tetto : sostituzione dell’intera copertura , modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume
8. Travi (tetto) : sostituzioni con modifiche, sostituzione totale per formazione nuovo tetto .
9. Lucernari : sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti.
10. Pensilina protezione autovetture : rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti .
Abitante Policarpo.
Il documento vuole essere una breve sintesi delle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate. La Edil Legno si solleva da qualsiasi responsabilita' sull'interpretazione e sullo stesso contenuto. Il contenuto è aggiornato a Febbraio 2014.